NEGOZIAZIONE ASSISTITA

La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.
L’obiettivo della negoziazione è raggiungere un accordo con il quale le parti, assistite da uno o più avvocati, si adoperano al fine di risolvere in via bonaria una controversia senza dover ricorrere al Tribunale.

La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, quindi, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché riguardi diritti disponibili.
Nei casi di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi che prevedono la mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 comma 1-bis del D.lgs. 28/2010, è d’obbligo ricorrere alla negoziazione assistita.