RICORSO CONTRO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO D’INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ E SORDITÀ, DELLO STATO DI HANDICAP E DI DISABILITÀ

L’ art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, ha introdotto l’obbligo di fare istanza di accertamento tecnico preventivo nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222

L’istanza di accertamento tecnico preventivo si propone con ricorso proposto avanti al Tribunale del Lavoro.
A seguito del deposito dell’istanza il Giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione del CTU.

Il ricorso va presentato entro i suddetti termini:
In particolare:
1) per i procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, la domanda giudiziale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa;
2) Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione“.
Per l’espletamento della consulenza tecnica valgono le comuni regole processuali.
Al termine delle operazioni di consulenza il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine  non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.
A questo punto possono verificarsi due ipotesi.

  1. Se nessuna delle parti deposita, nel termine fissato, la c.d. “dichiarazione di dissenso” le risultanze della consulenza tecnica divengono definitive.
  2. Se una o entrambe le parti formula la dichiarazione di dissenso, la parte che abbia manifestato il proprio dissenso deve proporre ricorso entro e non oltre 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.