Separazione legale: consensuale o giudiziale

La separazione è stata istituita per permettere ai coniugi di trovare una riconciliazione. Tale procedimento, infatti, ha come effetto una sospensione temporanea del matrimonio e dei suoi effetti civili.

La separazione legale può essere: consensuale, in cui i coniugi sono d’accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà, o giudiziale, in cui invece questo accordo non c’è ed è il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni

della separazione.
La separazione legale può essere richiesta dall’uno o dall’altro coniuge quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da nuocere gravemente all’educazione dei figli.
In alcuni casi è possibile richiedere l’addebito della separazione ad uno dei coniugi, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.

 

Con la legge 162/2014 i coniugi che  intendano separarsi consensualmentepossono scegliere di:

  • presentare il ricorso congiunto al Tribunale, con l’assistenza di uno o due avvocati;
  • intraprendere la procedura di negoziazione assistita da almeno due avvocati, uno per ogni coniuge

In presenza di figli minori o non autosufficienti economicamente, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta provvedimenti a loro relativi con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale degli stessi.

Ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

Il giudice provvede, altresì, all’assegnazione della casa familiare tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Nell’assegnazione il giudice tiene conto della regolazione dei rapporti economici tra i genitori.

Divorzio

Il divorzio, regolato dalla legge 878/1970 è stato introdotto per far cessare gli effetti civili del matrimonio.

Anche il divorzio, cosi come la separazione può essere giudiziale o consensuale e può essere introdotto con ricorso al tribunale o svolgersi secondo le nuove modalità della negoziazione assistita da avvocati, oppure, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune (quest’ultima modalità è praticabile solo se non vi sono figli minori, maggiorenni ma non economicamente indipendenti o portatori di handicap).

Il divorzio consensuale, basato cioè sulla richiesta concorde dei coniugi, non è ammesso nel nostro ordinamento in assenza di una pregressa separazione legale protrattasi per il tempo stabilito dalla legge.

Con le disposizioni della legge 6 maggio 2015, n. 55, i tempi per poter presentare domanda di divorzio sono stati ridotti da tre anni a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, o 1 anno nell’ipotesi della separazione giudiziale. Il termine inizia a decorrere dalla prima udienza di comparazione dei coniugi davanti al Tribunale.
Si deve trattare infatti di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologata, non avendo alcuna rilevanza a questo fine la separazione di fatto.

Assegno divorzile

Con la sentenza di divorzio il Tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, l’obbligo per uno di essi di versare all’altro un assegno periodico in proporzione alle proprie sostanze ed ai propri redditi. Se il coniuge divorziato, al quale tale assegno deve essere versato, passa a nuove nozze, tale obbligo si estingue.
Per quanto riguarda gli affidamenti e gli obblighi di mantenimento dei figli si applicano le disposizioni previste per la separazione e permangono gli stessi doveri nei confronti dei figli nati dal disciolto matrimonio, anche se uno o entrambi i genitori passano a nuove nozze.
Con il divorzio, dunque, si scioglie definitivamente il matrimonio: conseguentemente non sussiste più alcun diritto ereditario in capo ai coniugi divorziati.

La mediazione familiare

I genitori separati o in fase di separazione possono rivolgersi al servizio di mediazione familiare per poter ottenere un aiuto nella gestione delle difficoltà che la crisi separativa può comportare rispetto alla relazione con i figli. Lo scopo della mediazione è di aiutare i genitori a continuare ad essere padre e madre, protagonisti insieme della crescita e dello sviluppo dei propri figli, nonostante la crisi della coppia. Il percorso di mediazione familiare offre un luogo di confronto utile per arrivare alla definizione di accordi concreti, che riguardano la relazione quotidiana con i figli; si articola in un numero variabile di incontri, condotti da un mediatore appositamente formato, e può essere gratuito o a pagamento.

La negoziazione assistita in separazione consensuale

La procedura di negoziazione assistita può essere anche utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del patrimonio, scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

La   separazione   con   negoziazione   assistita   è   una   delle   nuove   procedure   di   separazione consensuale  introdotte  dalla  Legge    n.  162/2014  che  consente  ai  coniugi  di  conseguire  lo  status  di separati  con l’intento di trovare un accordo sulle condizioni di separazione senza ricorrere in giudizio.  Definiti i suddetti accordi i coniugi saranno tenuti al rispetto degli stessi. Tale procedura è condotta obbligatoriamente con l’assistenza degli avvocati, da cui il nome della procedura.

Se l’accordo, nonostante la negoziazione condotta dagli avvocati non viene raggiunto, i coniugi dovranno rivolgersi al Tribunale.

Per   questa   procedura   di   separazione   consensuale   è   prescritta   dalla   legge   l’assistenza necessaria di un avvocato per ognuno dei due coniugi. (Art. lo 6 punto 1 Legge n. 162/14).

Se   i   coniugi   si   accordano,  l’accordo   stesso   viene   sottoscritto   da   entrambi   i   coniugi   e depositato  dagli  avvocati  nell’Ufficio  della  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  per  ottenere il  “nulla  osta”  (nel  caso  di  assenza  di  figli  minorenni)  o “l’autorizzazione”  (in  caso  di presenza  di  figli minorenni)  alla  trascrizione  della  separazione  presso  l’anagrafe  che     conserva  il  registro  dell’atto  di matrimonio. La  trascrizione  nei  registri  anagrafici  della  separazione  a  seguito  di  negoziazione  assistita produce   gli   stessi   effetti   di   una   sentenza   emessa   dal   tribunale.

Trascorsi6   mesi   dalla   data   dell’accordo   di   separazione   raggiunto   a   seguito   di   convenzione   di negoziazione assistita si può procedere con il divorzio (art. n. 3 comma 2 punto 2 lettera “b” L. 898/70).